SENTENZA 685/2015 DEL TRIBUNALE DI VERONA
Il Tribunale di Verona ha accolto il ricorso avente ad oggetto il diritto all’indennità di disoccupazione stabilendo che “ …l’obbligo in capo al beneficiario della prestazione di inviare la comunicazione del proprio reddito presuntivo all’Inps è ravvisabile pertanto solo nel caso di inizio di una nuova attività vuoi autonoma vuoi parasubordinata…un tale obbligo di comunicazione non è previsto in particolare nel caso di attività autonoma preesistente alla data di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, nel qual caso il termine di un mese previsto per la dichiarazione concernente il reddito preventivabile dall’attività autonoma decorre dalla data di presentazione della domanda della prestazione…”.