045/8403006

 

Il nostro recapito telefonico

 

segreteria@cortolex.it

 

Il nostro indirizzo mail

Corte di cassazione – sezione lavoro, sentenza 21 Aprile 2016, n. 8072

Cortolex > Sentenze  > Corte di cassazione – sezione lavoro, sentenza 21 Aprile 2016, n. 8072

Corte di cassazione – sezione lavoro, sentenza 21 Aprile 2016, n. 8072

NELL’IPOTESI IN CUI IL DATORE DI LAVORO SIA INSOLVENTE E UGUALMENTE NON ASSOGGETTABILE ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE FALLIMENTARE, IL LAVORATORE POTRÀ OTTENERE LA LIQUIDAZIONE DEL T.F.R. DAL FONDO DI GARANZIA DELL’INPS.

Con la presente sentenza la Corte di Cassazione chiarisce la portata applicativa dell’art. 2, comma quinto, del D. Lgs. n. 80/1992. Infatti, interpretando tale norma alla luce della Direttiva n. 80/9877 CE, ammette al Fondo di garanzia dell’Inps anche quei crediti di cui sia provata l’esistenza e la consistenza risultanti da un titolo, anche giudiziale, e l’insufficienza del patrimonio ereditario. Pertanto, La Suprema Corte ha ritenuto ammissibile l’azione nei confronti del Fondo di garanzia nel caso in cui un imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l’esecuzione forzata si riveli infruttuosa. Inoltre, l’espressione “non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942” è stata interpretata nel senso che l’azione ex art. 2, comma 5 è concessa ogni qual volta il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, sia per le sue condizioni soggettive sia per condizioni ostative di carattere oggettivo. In particolare, dal punto 7 in poi, è stato precisato che la dichiarazione del curatore di non poter procedere alla liquidazione concorsuale dei creditori ereditari per mancanza di liquidità integra il presupposto previsto per il riconoscimento del diritto del lavoratore al trattamento di fine rapporto, respingendo la tesi circa la necessità dello stato di graduazione quale unico mezzo di prova dell’insufficienza dell’eredità.

28724683_1-page0 28724683_1-page1 28724683_1-page2 28724683_1-page3 28724683_1-page4 28724683_1-page5 28724683_1-page6 28724683_1-page7 28724683_1-page8 28724683_1-page9 28724683_1-page10 28724683_1-page11 28724683_1-page12 28724683_1-page13 28724683_1-page14 28724683_1-page15