Corte di cassazione – sezione lavoro, sentenza 9 giugno 2016 n. 11868
L’ART. 18 S.L. COME MODIFICATO DALLA “LEGGE FORNERO” È INAPPLICABILE NEI RIGUARDI DEI PUBBLICI DIPENDENTI.
Massima: Ai dipendenti pubblici, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal Dlgs 165/2001, non si applicano le modifiche apportate dalla legge Fornero all’articolo 18 della Legge 300/1970, il cosiddetto “Statuto dei Lavoratori”. Ad affermarlo è la sezione Lavoro della Cassazione che, cambiando idea rispetto a qualche mese fa (24157/2015), chiude le porte della pubblica amministrazione alla modifiche apportate allo Statuto dei Lavoratori dalla Riforma Fornero, che in sostanza limita la reintegra ai casi di «manifesta insussistenza» delle ragioni alla base del licenziamento. Il motivo della non applicabilità della riforma al settore del pubblico impiego sta nel fatto che le regole attuative previste per l’estensione della riforma alla pubblica amministrazione non sono mai state emanate. Per i giudici, infatti, in assenza di tali disposizioni, non può esserci l’estensione delle nuove norme anche al settore pubblico in quanto la riforma nelle sue finalità «tiene conto unicamente delle esigenze proprie dell’impresa privata» e, di conseguenza, la riformulazione dell’articolo 18 «introduce una modulazione delle sanzioni pensate in relazione al solo lavoro privato».