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Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile, Sentenza 6 Luglio 2016, n.13818
in Sentenze
FALLIMENTO, AMMESSA LA DOMANDA DEL CREDITORE NON AVVISATO DAL CURATORE
Massima: Ai fini dell’ammissibilità della domanda ultra-tardiva, il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dall’art. 92 l.f., integra la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore; peraltro, il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell’inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell’avviso predetto.