04
Aprile
0
Comments
Corte di cassazione – sentenza 3 novembre 2016, n. 22318
in Sentenze
MASSIMA: “Non spetta la pensione di reversibilità in caso di convivenza more uxorio col pensionato defunto, diversamente a quanto riconosciuto all’ex coniuge. Il convivente di fatto, spiega la Corte, non è incluso, per legge, tra i soggetti che possono beneficiare del trattamento pensionistico di reversibilità e ciò sebbene la convivenza avesse assunto il carattere della stabilità e della certezza. Il trattamento pensionistico di reversibilità, infatti, trova la sua giustificazione in un preesistente rapporto giuridico che sussiste in caso vincolo coniugale e che manca, invece, nel caso di mera convivenza. Secondo la Corte “la diversità delle situazioni poste a raffronto giustifica una differenziata disciplina delle stesse.“.