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Corte di cassazione – sentenza 5 dicembre 2016, n. 24803

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Corte di cassazione – sentenza 5 dicembre 2016, n. 24803

MASSIMA:In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo spetta al giudice il controllo sull’effettività del motivo addotto dal datore di lavoro. La regola è qui ribadita in un caso in cui l’impiegato amministrativo di un centro medico era stato licenziato con la motivazione di una sfavorevole situazione del settore sanitario che aveva determinato la chiusura di un reparto aziendale, la drastica riduzione dei ricavi aziendali e la necessità di disporre di un nuovo assetto organizzativo più economico. La Corte conferma la valutazione d’illegittimità del licenziamento effettuata dai giudici di merito, che avevano accertato che il reparto chiuso era stato riaperto a ridosso del licenziamento e che la società non aveva provato il crollo dei ricavi e la dedotta riorganizzazione aziendale.