MASSIMA:“In caso di soppressione di un posto di lavoro, la scelta del dipendente da licenziare tra più lavoratori fungibili deve basarsi sui principi di correttezza e buona fede. Ponendosi poi il problema di individuare i criteri obbiettivi che concretizzino il principio, la Corte fa riferimento a quelli della anzianità e dei carichi di famiglia, senza escludere l’utilizzabilità di altri criteri, purché razionali e che consentano la graduazione tra i vari lavoratori. Nel caso esaminato, la Corte, dopo aver ribadito le regole indicate, ha valutato corretto il licenziamento del dipendente più costoso per l’impresa, meno produttivo e in condizioni economiche migliori rispetto ad altri.“
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