MASSIMA:”Il licenziamento determinato da motivi sindacali è nullo ai sensi dell’art. 4 della l. n. 604 del 1966 e, in caso di declaratoria d’antisindacalità del comportamento aziendale che vi abbia dato causa ex art. 28 st.lav., anche in assenza dell’azione individuale, la persistente validità ed efficacia del rapporto di lavoro deriva dal principio generale secondo cui gli atti nulli sono insuscettibili di produrre effetti giuridici; ne consegue la permanenza dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, indipendentemente dalla soddisfazione totale o parziale degli obblighi retributivi nei confronti del lavoratore, in quanto, giusta l’art. 12 della l. n. 153 del 1969, la retribuzione deve ritenersi dovuta in tutte le ipotesi in cui il rapporto è in atto.”
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