MASSIMA: “La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei geometri liberi professionisti è titolare di un potere autonomo di accertamento delle situazioni di incompatibilità (di riflesso di annullare periodi contributivi di esercizio della professione in situazione di incompatibilità), ai sensi dell’art. 22, comma 4, della l. n. 773 del 1982, esercitabile anche nel momento della verifica dei presupposti per l’erogazione del trattamento previdenziale, pur in assenza di una procedura specifica che ne disciplini le modalità, risultando assicurate le garanzie procedimentali dall’osservanza delle norme generali di cui alla l. n. 241 del 1990.”
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