MASSIMA:”È discriminatoria la condotta del datore di lavoro che, dopo essersi avvalso della prestazione di una lavoratrice mussulmana tramite contratti di somministrazione e a termine, non procede all’assunzione a tempo indeterminato in ragione della sua nazionalità. Nel caso in esame il giudice, al fine di accertare la sussistenza di una discriminazione, prende in esame il dato statistico dello scarsissimo numero di dipendenti extracomunitari della società convenuta, ma anche e soprattutto le dichiarazioni rese dal superiore gerarchico della lavoratrice durante un colloquio con la stessa, in cui si evince la volontà di escluderla dall’assunzione proprio a causa delle sue origini. “
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