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Corte d’Appello di Milano, 10 aprile 2017, n. 910

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Corte d’Appello di Milano, 10 aprile 2017, n. 910

MASSIMA:”L’art. 18 della L. 300/1970 non è applicabile al socio lavoratore di cooperativa solo quando la cessazione del rapporto di lavoro derivi da cause di estromissione attinenti al rapporto societario. Nelle cause relative sia al rapporto mutualistico sia al rapporto di lavoro del socio di cooperativa è competente il giudice del lavoro, con applicabilità del “rito Fornero”. Relativamente al merito, quando il rapporto associativo viene a cessare in conseguenza del recesso illegittimo dal rapporto di lavoro – e non viceversa – si applicano le tutele dell’art. 18 della L. 300/70, compresa l’ipotesi di reintegrazione nel posto di lavoro. Tale principio va applicato con riferimento alla sostanza dell’estromissione, che nel caso di specie era stata caratterizzata da motivi disciplinari. Ragionando diversamente sarebbe sufficiente per le cooperative comunicare l’esclusione dal rapporto sociale per sottrarsi alle tutele dello Statuto dei Lavoratori.”