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Corte di giustizia UE, sentenza 22 giugno 2017, in causa n. 126/16

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Corte di giustizia UE, sentenza 22 giugno 2017, in causa n. 126/16

MASSIMA:”La tutela dei lavoratori in caso di cessione di azienda permane anche nel caso in cui, per assicurare la continuità dell’impresa, i futuri cedente e cessionario concordino, prima e in vista della dichiarazione di fallimento, un ridimensionamento aziendale, attuato poi dagli organi fallimentari. Secondo una prassi in atto nei Paesi Bassi (non prevista dalla legge), in caso d’insolvenza di un’impresa, questa, in vista del fallimento, può concordare con il probabile cessionario un ridimensionamento dell’impresa nel futuro trasferimento (c.d. pre-pack), che viene poi attuato dagli organi fallimentari alle condizioni stabilite dalle parti. Secondo la Corte di giustizia, questa prassi non può essere ricondotta alle fattispecie che, secondo il diritto comunitario, consentono una deroga alla regola del trasferimento presso il cessionario dei diritti dei lavoratori in caso di cessione di azienda, per due ragioni: 1) il pre-pack non è previsto dalla legge e quindi è poco garantito sul piano del controllo pubblico; 2) la deroga ai diritti dei lavoratori nel trasferimento è prevista dal diritto comunitario unicamente in caso di liquidazione dei beni dell’impresa e non in caso di continuazione dell’attività della stessa.”