Se il licenziamento disciplinare del dirigente viola le garanzie procedimentali dell’art. 7 S.L., non può essere
valutata l’eventuale giustificatezza dello stesso.
La Corte ribadisce ancora una volta l’orientamento inaugurato con Cass. S.U. n. 7880/2007 (per una recente
applicazione, cfr. Cass. n. 15204/2017), secondo il quale al licenziamento del
dirigente esplicitamente disciplinare o comunque motivato dal venir meno della fiducia sono applicabili le
garanzie di cui all’art. 7 della L. n. 300/1970 e, in caso di violazione, è preclusa la possibilità di valutare
l’eventuale giustificatezza dello stesso ed è quindi dovuta al dirigente l’indennità supplementare prevista
dal CCNL dirigenti in caso di ingiustificatezza.
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