Licenziamento nullo per violazione dell’art. 2112 c.c.: il lavoratore ha diritto alla reintegrazione presso il
cessionario dell’attività.
È nullo il licenziamento intimato dal titolare di una agenzia di assicurazione per esigenze di
riorganizzazione, quando l’attività sia in realtà proseguita, con cessione del portafoglio assicurativo e di altri
elementi organizzativi, da parte di una società avente quale socio e amministratore il titolare della
precedente agenzia. Il recesso è nullo per frode alla legge, e in particolare della disciplina ex art. 2112 e
della normativa collettiva di settore), con diritto alla reintegrazione ex art. 18, 1° comma , l. 300/1970.
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