Lasciare inattivo un lavoratore comporta automaticamente anche un danno non patrimoniale.
Ribadendo un principio già affermato nella sentenza n. 7963/2012, la Corte rileva infatti che il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizioni di inattività il dipendente non solo viola l’art.
2103 cod. civ., ma lede anche un bene immateriale per eccellenza, qual è la dignità professionale del lavoratore, che produce automaticamente (senza necessità di prova, invece dovuta in caso di semplice demansionamento) un danno rilevante sul piano patrimoniale, suscettibile di valutazione e di risarcimento anche in via equitativa. In base a tale principio, la Corte cassa la sentenza che aveva respinto la relativa domanda di danni per mancanza di prova.
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