In un giudizio per danni conseguenti a ripetute condotte del datore di lavoro vessatorie o determinanti
profondo disagio in una dipendente, l’ordinanza della Corte, senza ricorrere a figure con sovrastrutture
teleologiche particolari, create dalla fantasia degli interpreti, riconduce in maniera piana la fattispecie a
ripetute violazioni dell’obbligo di protezione di cui all’art. 2087 cod. civ. e dei diritti del lavoratore
costituzionalmente garantiti, causa di danni sia patrimoniali che alla salute della vittima.
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