Corte di cassazione, sentenza 22 ottobre 2018 n. 26675
Corte di cassazione, sentenza 22 ottobre 2018 n. 26675
L’inadempimento all’obbligo di repechage comporta la tutela reintegratoria.
Nel caso esaminato una dipendente era stata licenziata perché diventata fisicamente inidonea alle mansioni
di assunzione, senza che l’impresa ricercasse e le offrisse l’impiego in altri compiti. Nel regime della legge
Fornero si applica la tutela reintegratoria, tra le altre ipotesi, nel caso di ingiustificatezza del licenziamento
per inidoneità fisica o psichica del dipendente. Secondo la più recente giurisprudenza della Corte, il fatto
giustificativo, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (quale quello per inidoneità), si
compone, oltre all’eventuale soppressione del posto o sopravvenuta inidoneità alle mansioni etc., anche
della mancata ricerca e offerta di un diverso posto di lavoro disponibile in azienda. Da qui la conseguenza
logicamente tratta dalla Corte, secondo cui anche solo la mancanza di questo secondo elemento determina
l’ingiustificatezza del licenziamento. Come ultima notazione, la Corte rileva come la medesima conseguenza
dovrebbe trarsi nel regime successivo (D. Lgs. n. 23/2015), con riguardo al licenziamento motivato dalla
disabilità fisica o psichica del lavoratore, la cui ingiustificatezza (anche per inadempimento all’obbligo di
repechage) comporta la tutela reintegratoria piena.
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