In questi ultimi anni sono stati aboliti prima i cosiddetti minimi tariffari degli avvocati e poi le tariffe stesse, che in precedenza erano approvate dal Governo; ebbene attualmente è possibile concordare il costo.

La consulenza occasionale costa normalmente € 200,00, salvo che venga collegata ad una vicenda di più ampio respiro (anche giudiziale).a

I costi dell’avvocato possono essere necessariamente molto diversi per motivi anche differenti. Cambiano in dipendenza del valore della causa, della difficoltà, delle spese necessarie per il reperimento dei documenti.

Inoltre la causa è gravata della Cassa Previdenza Forense (CPA) pari al 4%, dell’IVA (attualmente al 22%), del contributo spese ordinarie (non sempre presente) del 15%.

Infine, a seconda della tipologia di contenzioso il cliente è gravato di una somma, chiamata Contributo Unificato, che è una sorta di tassa per proporre la causa e che varia a seconda del valore e della tipologia di richieste.

Il consiglio che Vi diamo (anche nel nostro interesse, così tutto è chiaro e trasparente) è: fatevi fare un Preventivo di massima, che vincolerà sia l’avvocato che il cliente (salvo che nel frattempo sia cambiata la Tariffa Forense).

Normalmente lo Studio richiede un Fondo Spese iniziale (da concordare) e nel corso della causa richiede il pagamento delle varie Fasi processuali (ciò nel corso del contenzioso giudiziale) oppure, se extragiudiziale, secondo quanto oggetto di accordo in sede di Preventivo di massima.

Il cliente deve poi firmarci una lettera liberatoria rispetto alla legge n. 196/2003 che ci autorizza a trattare tutti i dati necessari per lo sviluppo della pratica.

Infine, al cliente viene chiesta la firma del mandato legale.

Quindi, il lavoro convenuto tra il cliente ed il legale inizierà quando:

  1. è stato condiviso e firmato da ambedue le parti un Preventivo di massima personalizzato;
  2. è stato firmato dal cliente il MANDATO LEGALE e l’INFORMATIVA PRIVACY ed altri documenti ;
  3. è stato versato il Fondo spese se concordato e ritenuto necessario.

Se la causa viene vinta (parzialmente o totalmente), normalmente il Cliente, salvo diverso accordo con il proprio Avvocato, ha diritto a vedersi rimborsata almeno una parte: dei costi sostenuti; in proposito attualmente si applica l’art. 92 del Codice di Procedura Civile che recita:

Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che per trasgressione al dovere di cui all’art. 88, essa ha causato all’altra parte. Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

Ciò starebbe a significare che il Giudice possa non condannare alle spese la parte soccombente solamente solo quanto vi fosse uno stato di soccombenza reciproca, o la questione fosse di assoluta novità o soggetta a mutamento giurisprudenziale, o infine anche qualora sussistessero “gravi o eccezionali ragioni”.

Sul punto è intervenuta però la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, che ha parzialmente “attenuato” il contenuto della norma (il testo si trova nella sezione “Sentenze”, per la cui lettura riportiamo un commento della dr.ssa Rita Sanlorenzo (all. 6).

NOTA BENE: Poiché lo Studio legale è convenzionato con Enti, Patronati ed Associazioni di Categoria, il Preventivo personalizzato potrà tenere conto di questo e quindi essere anche parzialmente difforme da quanto sin qui riportato.

 

In allegato troverete fac-simile del MANDATO LEGALE, dell’INFORMATIVA PRIVACY e del PREVENTIVO PERSONALIZZATO (tutto da riempire e modificare, ovviamente).

All. n. 1_Schema di scrittura privata

per il conferimento di incarico professionale

All. n. 2 – informativa privacy

All. n. 3 – mandato civile per processo telematico

AVVOCATI E TARIFFE

I nuovi parametri forensi (dal 2014) hanno il compito di fare chiarezza nelle relazioni tra i clienti e gli avvocati e determinano i valori da prendere come riferimento per la liquidazione: è un passo in avanti importante in nome della trasparenza. Il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa ha dichiarato che: «Il nuovo sistema garantisce la prevedibilità dei costi legali, in modo che cittadini e imprese possano valutare economicamente i costi da affrontare e i benefici attesi dalla prestazione professionale».
E ha aggiunto: “I nuovi parametri stabiliscono i valori medi da considerare nella determinazione delle parcelle degli avvocati solo in casi prestabiliti: quando il giudice liquida le spese al termine dei giudici e quando avvocato e cliente non hanno determinato consensualmente il compenso”. In tal senso i nuovi parametri forensi sembra tutelare soprattutto i giovani avvocati che hanno un minor potere contrattuale. Se avvocato e cliente non troveranno un accordo sui compensi, il giudice avrà a disposizione dei criteri di quantificazione oggettivi.

La normativa ha goduto di una parziale riforma con DM 37/2018 per cui si riporta il nuovo testo aggiornato (desunto dal sito del Consiglio Nazionale Forense).

All. n. 4 – Parametri2014

All. n. 5 – 2018.04.27 PARAMETRI – testo coordinato

All. n. 6 – commento_sentenza_77_2018