Corte di cassazione – sezione penale, sentenza 1° giugno 2016 n. 23171
RESPONSABILITÀ PENALE DEL COMMITTENTE IN CASO DI DECESSO IN CANTIERE DI UN DIPENDENTE DELL’APPALTATORE SE OMETTE UNA VERIFICA CIRCA L’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DI QUEST’ULTIMO.
Massima: Nei lavori edili concessi in appalto, il committente costituisce la figura espressamente contemplata dalla normativa di settore come fonte di obblighi di controllo e di intervento. Egli concorre, insieme ad altre figure di garanti legalmente individuati (datore di lavoro, dirigente, preposto), alla gestione del rischio connesso alla realizzazione dell’opera, in quanto è il soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta e finanzia l’opera stessa, al punto tale da poter anche designare formalmente un responsabile dei lavori con compiti di tipo decisionale e gestionale, e il conseguente esonero, nei limiti dell’incarico conferito, dalle responsabilità. Questo è quanto ribadito dalla Cassazione che ha confermato nella specie la sentenza di condanna per omicidio colposo di un committente a seguito della morte di un operaio avvenuta durante la costruzione di un fabbricato e dipesa dalla omessa predisposizione delle opere provvisionali nel cantiere.