MASSIMA:”Costituisce discriminazione ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di maternità ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis del D.Lgs 198/2006, tra i quali rientra anche l’insofferenza datoriale all’utilizzo dei congedi riconosciuti alla madre dalla legge.
La Corte milanese individua come causa del licenziamento le condotte di evidente insofferenza della società verso gli istituti di tutela della maternità usufruiti dalla lavoratrice, condotte tali da costituire elementi presuntivi rilevanti ai sensi all’art. 40 del D.Lgs. 198/2006.”
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